Con sentenza n. 44662/2021 del 2 dicembre, la Corte di Cassazione fissa il discrimine tra l’ingiuria e la diffamazione via social network.
Non vi è diffamazione su Facebook se il destinatario è online
La cassazione ha reso nulla una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro sul rilievo che: “la qualificazione del fatto è da ritenersi come ingiuria e non come diffamazione” sottolineando quindi la circostanza della presenza della persona offesa alla conversazione via chat avvenuta tramite bacheca Facebook.
Diffamazione: il fatto esaminato
Il 10/02/2020 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna di […] sia ai fini dei reati penali e sia di quelli civili per aver diffamato […]. La condotta è consistita nella pubblicazione su una chat avvenuta con […] e con altre persone nella bacheca Facebook dove venivano riportate frasi di offesa.
La Cassazione, con la decisione n. 44662/2021 ha pertanto annullato la sentenza di condanna affermando che la condotta in contestazione deve essere riqualificata in ingiuria e non è diffamazione.
Ingiuria e diffamazione via social: la linea di confine tra reato e non reato
Il primo comma del previgente art. 594 cod. pen., puniva “chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente”. E con il secondo comma assoggettava alla stessa sanzione l’offesa dell’onore o del decoro arrecata “a distanza” ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa.
Il quarto comma asseriva, infine, un’aggravante nel caso in cui l’offesa venisse commessa in presenza di più persone. Questa aggravante, che presupponeva la presenza di più persone oltre l’offeso, non era applicabile all’ipotesi di ingiuria a distanza.
Si ottiene quindi che:
- l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se in presenza di altre persone;
- l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria sol quando la comunicazione avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
- se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre a quella offesa, si configura il reato di diffamazione;
- l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.
La Corte di cassazione ha quindi affermato, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta verso l’offeso e ad altri destinatari configura il reato di diffamazione.
È quindi la nozione di “presenza” dell’offeso a porre distinzione ed implicando quindi la necessaria presenza “fisica”, assurgere a criterio distintivo e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, dove vi sia allo stesso tempo, la presenza dell’offeso e di spettatori.
Quindi, rimane consolidato il criterio della “presenza”, seppur “virtuale”, dell’offeso; diversamente ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone.